LA LEGGE ITALIANA SULLA CUSTODIA DELLE ARMI
Art. 20 L.110/75 - Custodia delle armi e degli esplosivi.
Denuncia di furto, smarrimento o rinvenimento
La custodia delle armi di cui agli articoli 1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte dall'autorità di pubblica sicurezza. Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda fino a € 516.00.
CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI e SISTEMA DI CHIUSURA
Struttura in acciaio speciale
Sostegni canna per fucili
Fori di ancoraggio a muro e a pavimento (4+2)
Serratura con chiave a cilindro a 3 punti di chiusura